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Organizzazione del Ministero D.P.C.M. 14 luglio 2006 Art. 1 (Strutture ed Uffici). 1. Le strutture del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui al D.P.R. 11 agosto 2003, n. 319 e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 aprile 2004, pubblicato nel supplemento ordinario n. 90 alla G.U. - serie generale - n. 110 del 12 maggio 2004, trasferite rispettivamente al Ministero dell'istruzione e al Ministero dell'università e della ricerca ai sensi dell'art. 1, comma 10, del D.L. 18 maggio 2006, n. 181, sono le seguenti:
Art. 2 (Dotazioni organiche). 1. Le dotazioni organiche del personale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche, come rideterminate dalla Tabella A allegata al D.P.C.M. 12 ottobre 2005, pubblicato nella G.U. n. 285 del 7 dicembre 2005, sono ripartite, in via provvisoria, tra il Ministero dell'istruzione ed il Ministero dell'università e della ricerca secondo quanto previsto dall'allegata Tabella 1. Art.
3 (Uffici di diretta collaborazione).
1. Per entrambi i Ministeri, dell'istruzione e dell'università
e della ricerca, sono individuati i seguenti uffici di diretta collaborazione,
con le funzioni per essi previste dal D.P.R. 1° dicembre 1999, n.
477, come modificato dal D.P.R. 26 marzo 2002, n. 128, e dal decreto
9 giugno 2005 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca: il Capo di Gabinetto e relativo Ufficio; l'Ufficio legislativo;
la Segreteria del Ministro e il Segretario particolare; l'Ufficio
stampa; il Servizio di Controllo Interno; le Segreterie particolari
dei Sottosegretari di Stato e il Consigliere Diplomatico.
Art.
4 (Contingente minimo degli
uffici strumentali e di diretta collaborazione). 1. Il
contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione
del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e
della ricerca è individuato secondo l'allegata Tabella 2. Art.
5 (Disposizioni transitorie).
1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 2, 3 e 4, fino all'emanazione,
da parte del Ministero dell'università e della ricerca, del regolamento
di cui all'art. 1, comma 23, del D.L. 18 maggio 2006, n. 181, la
Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio,
la Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti
e affari generali e la Direzione generale per i sistemi informativi,
del Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione
ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione,
di cui all'art. 1, comma 1, punto 1, lett. b), continuano a svolgere
i loro compiti, anche per il Ministero dell'università e della ricerca.
Le predette Direzioni generali continuano altresì a svolgere, anche
per il Ministero dell'università e della ricerca, i compiti concernenti
le spese già ad esse affidate per l'anno 2006, quali strutture di
servizio, secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 7 agosto
1997, n. 279. Tabella 1 (art. 2, comma 1) Ripartizione delle dotazioni organiche del personale tra il Ministero dell'Istruzione e il Ministero dell'Università e della Ricerca Dotazione organica del personale del ministero dell'istruzione
Dotazione organica del personale del ministero dell'università e della ricerca
Tabella 2 (art. 4) Contingente minimo degli uffici strumentali di diretta collaborazione Uffici strumentali
Uffici di diretta collaborazione con il ministro
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